IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  sentenza  sul  ricorso  n.  4681/98,
 proposto  da 1) De Paolis Stefania, Carnevali Roberto, Panasiti Maria
 Teresa, Marziali Piero, D'Ottavi Anna Maria, Roseti Salvatore,  Villa
 Stefano,  De  Mutiis Matilde, Parisi Franca, Cali' Vittorio, Sardella
 Gerardo,  Castallazzi  Barbara,  Carbone  Benito   Antonio,   Parente
 Antonio,   Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, Armaroli Maria Pia,
 Guglielmi Antonio,  D'Ezio  Angelo,  Sardellini  Maria  Pia,  Calisti
 Serenella, Pace Luigina, Demichelis Carla, Orzi Maria Adelaide, Nuzzi
 Vilma,  Mandalari  Giuseppe,  Tedeschi  Maria  Pia, Ferlito Serafina,
 Acinapura Francesco, Bimbo Norma, Viggiani  Luigi,  Apollonio  Mauro,
 Lettieri  Barbato  Livia,  Velli  Alberto,  Zanghi Concetto, Raimondi
 Gemma, Capilli Amelia, Parente Carmine, Tranquilli  Stefania,  Celani
 Vanda,  Solinas  Anna,  Branca  Gabriella,  Rietti  Giuliano,  Varra'
 Pasquale, Tursini Dorotea, Mastroddi Stefano, Peruzzi Rita, Pelliccia
 Gaetano, Zuccotti Giovanna, Macor  Rosaria,  Occulto  Raffaele,  Izzo
 Massimo,  Pile'  Salvatore,  Chiaruttini  Maria  Graziella,  Gabrieli
 Lucio, Dell'Aquila Pierino, Miraglia Michelina, Sardellini  Giovanna,
 Camuto  Margherita,  Di  Marco  Rita,  Latino Elda, Taddei Annamaria,
 Fornataro Maria  Ida,  Miconi  Luciana,  Filosa  Antonio,  Miglionico
 Angelo,  Pascucci Marino, Cagnazzi Sica Salvatore, Dellepiaggi Luigi,
 Durante Licia, Marotto Anna Maria, Celestino Matilde, Bozza Lucrezia,
 Bozza Rosalba, Valletta Anna Maria, Oliverio Antonio,  Olverio  Rita,
 Taschini  Orlando,  Sena Giorgio, Cabras Giuseppe, Stabene Salvatore,
 Perfetti Paola, Bocci Franco,  Pellegrini  Marisa,  Losito  Vincenzo,
 Angelucci Biagio, Martinelli Roberto, Bondanese Patrizia, Tagliaferri
 Ennio,  Archi  Anna  Gloria,  Dellisanti Annamaria, Salemme Mariapia,
 Trotta Angelo Raffaele, Messina Cristina, Merola Giuseppe, Montefusco
 Antonio, Rammairone Luigi,  Del  Greco  Assunta,  Scollato  Patrizia,
 Picchioni  Adriana,  Corona  Augusto,  Talone Grimaldo quale erede di
 Talone Silvio deceduto il 23 ottobre 1997;
   Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano  8,  presso
 lo  studio  dell'avv.  Santina  Bernardi che li rappresenta e difende
 giusta procura speciale in calce al ricorso;
   Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona  del  Ministro
 pro-tempore, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e
 domiciliato  presso  la  stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per
 l'esecuzione  del  giudicato  di  cui  alla  sentenza  del  Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio,  I Sezione, n. 766/1996 del 16
 maggio 1996.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore,  alla  pubblica  udienza  dell'8  luglio  1998,  il Cons.
 Lucrezio Monticelli;
   Udita, in detta udienza, l'avv. Santina Bernardi per i ricorrenti;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in esame gli istanti espongono che:
     1) con sentenza n. 766/1996 del 13 dicembre 1995,  depositata  il
 16  maggio  1996, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in
 accoglimento dei ricorsi riuniti n. 5583/1994 (De Paolis  Stefania  +
 84),  n. 7948/1994 (Martinelli Roberto + 11), n. 7951/1994 (Del Greco
 Assunta + 2) e n. 8841/1994 (Corona Augusto),  accertava  il  diritto
 dei  ricorrenti  all'attribuzione del trattamento economico spettante
 al  primo  dirigente,  ai  sensi  dell'art.4-bis  -  lett.  a),   del
 decreto-legge  28  agosto 1987 n. 356 convertito con legge 27 ottobre
 1987 n. 436,  e  per  l'effetto  dichiarava  spettare  ai  ricorrenti
 medesimi  il  trattamento  detto con rivalutazione ed interessi dalla
 data di maturazione rispettiva fino al saldo;
     2) avverso detta sentenza, il Ministero  di  grazia  e  giustizia
 resistente  proponeva  appello  al  Consiglio  di Stato e il relativo
 giudizio, avanti alla IV Sezione, assumeva il n. 6759/1996;
     3) con atto notificato in data 11 agosto 1997 e depositato  il  2
 settembre  1997,  il  Ministero  di  grazia e giustizia rinunciava al
 giudizio di appello in questione;
     4) la rinuncia veniva accettata dagli appellati  tutti  con  atto
 notificato  in data 18 settembre 1997 e depositato il 23 dello stesso
 mese;
     5) con decisione n. 317 del 16  dicembre  1997  il  Consiglio  di
 Stato - IV Sezione - dava atto della intervenuta rinuncia all'appello
 e dell'avvenuta accettazione di essa dichiarando cosi definitivamente
 confermata  la  decisione  di primo grado n. 766/1996 del 13 dicembre
 1995-16 maggio 1996 emessa da codesto TAR;
     6)  in  forza di cio' gli attuali ricorrenti, con atto notificato
 in data 16 marzo 1998, provvedevano a diffidare e a mettere  in  mora
 il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui
 all'art.  90  - secondo comma - del 17 agosto 1907 n. 642, assegnando
 all'Amministrazione il termine di giorni trenta entro il  quale  dare
 esecuzione alla richiamata sentenza del TAR del Lazio;
     7)  l'Amministrazione  intimata  non  ha  soddisfatto la predetta
 pretesa, nonostante il decorso del termine assegnatole, in quanto, in
 forza dei commi 4 e 5 dell'art. 41 della legge 27  dicembre  1997  n.
 449,  non  era piu' possibile per i dipendenti che si trovavano nella
 situazione degli istanti eseguire il giudicato  di  cui  alla  citata
 sentenza.
   Cio'  premesso,  gli  interessati  hanno proposto ricorso in questa
 sede, formulando le seguenti richieste:
     in  via  preliminare,  ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta
 infondatezza, sollevare questione di legittimita' costituzionale - in
 riferimento agli articoli 24, 101, 102, 104, 113 della Costituzione -
 dell'art.    41, quinto comma, terzo periodo, della legge 27 dicembre
 1997 n.  449, nella parte in cui prevede che non  si  fa  luogo  alla
 corresponsione  del  trattamento  economico di cui all'art. 4-bis del
 decreto legge n. 356 del 1987,  convertito  con  modificazioni  dalla
 legge 436 del 1987, in favore del personale al quale tale trattamento
 economico  sia  stato  attribuito  a  seguito  di  sentenza passata m
 giudicato;
     nel merito e ricorrendone le condizioni, ordinarie  al  Ministero
 di  grazia  e giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare
 esecuzione al giudicato di cui alla sentenza  dello  stesso  TAR  del
 Lazio  n.  766  del  13.12.95/16.5.96,  assegnando, se del caso, allo
 stesso un termine per l'esecuzione medesima e prevedendo, nel caso di
 ulteriore inerzia, la nomina di un  Commissario  ad  acta,  con  ogni
 conseguenziale  statuizione e con condanna dell'Amininistrazione alle
 spese di giudizio.
   Si  e'  costituita  in  giudizio  per  resistere  l'amministrazione
 intimata.
                             D i r i t t o
   Come  emerge  dalla  precedente  narrativa  in  fatto,  la  mancata
 esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di  questa  Sezione  n.
 766 del 16 maggio 1996 dipende dal fatto che l'art. 41 della legge 27
 dicembre  1997  n.  449,  dopo  aver  al  quarto  comma, tra l'altro,
 disposto che "Nell'art. 4-bis  del  d.-l.  28  agosto  1987  n.  356,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987 n. 436, le
 parole  "impiegati  della  carriera  direttiva"  si interpretano come
 riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle
 qualifiche funzionali della VII alla IX alle quali ha avuto accesso a
 seguito di concorso", ha previsto al comma quinto, terzo periodo che;
 "Per il personale cui non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
 comma  4,  al  quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia
 stato attribuito il trattamento economico di cui al  citato  articolo
 4-bis  del  decreto-legge  n.  436  del  1987,  non  si fa luogo alla
 corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente gia'
 corrisposte sono riassorbite in occasione dei  successivi  incrementi
 retributivi".
   In  effetti,  poiche'  i  ricorrenti non rientrano tra il personale
 contemplato  dal  quarto  comma  come  possibile   beneficiario   del
 trattamento  economico  previsto dall'art. 4-bis del d.-l. n. 356 del
 1987, l'amministrazione non poteva dare  esecuzione  al  giudicato  a
 causa dell'espresso divieto legislativo.
   Risulta,  pertanto,  rilevante  ai fini di questo giudizio, diretto
 proprio ad assicurare l'esecuzione del  giudicato,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo
 della  legge  27  dicembre  1997  n. 449, nella parte in cui vieta di
 attribuire il trattamento economico conferito con sentenza passata in
 giudicato, sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt.    24,
 121, 102, 104 e 113 della Costituzione.
   L'istante  ritiene  violati  i  citati  precetti costituzionali, in
 quanto la disposizione in questione avrebbe leso  la  garanzia  della
 tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli interessi, nonche' il
 principio della divisione dei poteri.
   In  particolare  lo  straripamento   dall'ambito   della   funzione
 legislativa  sarebbe  dimostrato dal fatto che nella fattispecie, con
 l'interpretazione legislativa autentica, non ci si e' limitati - come
 si sarebbe dovuto - ad esercitare la funzione legislativa di  dettare
 una  regola  astratta  (e, percio', a ridefinire un modello normativo
 cui deve attenersi l'esercizio della potesta' giurisdizionale), ma si
 e'  esercitata  una  funzione  provvedimentale  concreta  volta  alla
 espressa  eliminazione  degli  effetti gia' prodottisi dell'esercizio
 della funzione giurisdizionale.
   Il  Collegio  ritiene  di   condividere   le   considerazioni   del
 ricorrente,   anche  perche'  la  Corte  costituzionale,  pur  avendo
 riconosciuto  che  il  legislatore  puo'  dettare  norme   intese   a
 ridimensionare  -  per  particolari  ragioni,  come quella di evitare
 eccessive sperequazioni tra dipendenti - gli effetti  del  giudicato,
 non   puo'   svuotare   di  ogni  contenuto  lo  stesso,  impedendone
 addirittura  qualsiasi  attuazione  (vedasi  in   tal   senso   Corte
 costituzionale 7 aprile 1988 n. 413).
   La   questione   di   costituzionalita'  va,  pertanto,  dichiarata
 rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente sospensione
 del giudizio e trasmissioni degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. 1, della legge costituzionale 9  febbraio
 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  la  questione  rilevante  ai  fini  della decisione della
 controversia e non manifestamente infondata;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale per la soluzione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  120,  comma  1,  del decreto
 legislativo 30 aprile 1982, n. 285, per contrasto con gli artt.  3  e
 35 Cost;
   Ordina  alla Segreteria della sezione che la presente ordinanza sia
 notificata alle  parti  in  causa  e  comunicata  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, nonche' notificata al Presidente del Senato
 della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, l'8 luglio 1998, in camera di consiglio;
                        Il presidente: Schinaia
                                  Il consigliere estensore: Monticelli
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
                             Sezione Prima
   Ha pronunciato il  seguente decreto nella Camera di Consiglio del 2
 dicembre 1998.
   Visto l'art. 93 del 17.8.1907 n. 642;
   Vista   l'istanza  presentata  da  De  Paolis  Stefania,  Carnevali
 Roberto, Panasiti Maria Teresa, Marziali Piero, D'ottavi Anna  Maria,
 Roseti  Salvatore,  Villa  Stefano, De Mutiis Matilde, Parisi Franca,
 Cali' Vittorio, Sardella Gerardo, Castallazzi Barbara, Carbone Benito
 Antonio, Parente Antonio,  Armaroli  Maria  Pia,  Guglielmi  Antonio,
 Armaroli  Maria  Pia,  Guglielmi  Antonio,  D'Ezio Angelo, Sardellini
 Maria Pia, Calisti Serenella, Pace Luigina,  Demichelis  Carla,  Orzi
 Maria  Adelaide, Nuzzi Vilma, Mandalari Giuseppe, Tedeschi Maria Pia,
 Ferlito Serafina, Acinapura Francesco, Bimbo Norma,  Viggiani  Luigi,
 Apollonio  Mauro,  Lettieri  Barbato  Livia,  Velli  Alberto,  Zanghi
 Concetto, Raimondi Gemma, Capilli Amelia, Parente Carmine, Tranquilli
 Stefania,  Celani  Vanda,  Solinas  Anna,  Branca  Gabriella,  Rietti
 Giuliano,   Varra'  Pasquale,  Tursini  Dorotea,  Mastroddi  Stefano,
 Peruzzi Rita, Pelliccia Gaetano, Zuccotti  Giovanna,  Macor  Rosaria,
 Occulto  Raffaele,  Izzo  Massimo, Pile' Salvatore, Chiaruttini Maria
 Graziella, Gabrieli Lucio, Dell'Aquila Pierino,  Miraglia  Michelina,
 Sardellini  Giovanna,  Camuto Margherita, Di Marco Rita, Latino Elda,
 Taddei  Annamaria,  Fornataro  Maria  Ida,  Miconi  Luciana,   Filosa
 Antonio, Miglionico Angelo, Pascucci Marino, Cagnazzi Sica Salvatore,
 Dellepiaggi  Luigi,  Durante  Licia,  Marotto  Anna  Maria, Celestino
 Matilde, Bozza Lucrezia, Bozza Rosalba, Valletta Anna Maria, Oliverio
 Antonio,  Oliverio  Rita,  Taschini  Orlando,  Sena  Giorgio,  Cabras
 Giuseppe, Stabene Salvatore, Perfetti Paola, Bocci Franco, Pellegrini
 Marisa,   Losito  Vincenzo,  Angelucci  Biagio,  Martinelli  Roberto,
 Bondanese Patrizia, Tagliaferri Ennio, Archi Anna Gloria,  Dellisanti
 Annamaria,   Salemme   Mariapia,   Trotta  Angelo  Raffaele,  Messina
 Cristina, Merola Giuseppe, Montefusco Antonio, Rammairone Luigi,  Del
 Greco  Assunta, Scollato Patrizia, Picchioni Adriana, Corona Augusto,
 Talone Grimaldo quale erede di Talone Silvio deceduto il  23  ottobre
 1997,  notificata  il  17  novembre  1998,  e  depositata  in data 28
 novembre 1998, con la quale si  chiede  la  correzione  dei  seguenti
 errori  materiali  contenuti  nella  sentenza  n. 3139 del 9 novembre
 1998:
     1) nella intestazione: la parola "sentenza" in luogo della parola
 "ordinanza";
     2) a pag. 6, 3 periodo: le parole "121... della Costituzione", in
 luogo delle parole "art. 101... della Costituzione";
     3) a pag. 8, 2 linea: il periodo "Ordina  alla  Segreteria  della
 sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
 per  la  soluzione  della  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art 120, Comma 1, del decreto legislativo  30  aprile  1982,  n.
 285,  per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione" in luogo
 del  periodo  "Ordina  alla  Segreteria  della  sezione   l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la soluzione
 della questione di legittimita' costituzionale dell'art.  41,  quinto
 comma,  terzo  periodo,  della  legge  27  dicembre  1997 n. 449, per
 contrasto con gli artt.  24, 101, 102, 104 e 113 Cost.".
     Udita  alla  camera di consiglio del 2 dicembre 1998 la relazione
 del Consigliere Lucrezio Monticelli  e  uditi,  in  detta  Camera  di
 consiglio,  l'avv.  Santina  Bernardi  e  l'avv.  dello  Stato  Paolo
 Gentili;
   Rilevato che, in effetti sono stati commessi gli  errori  materiali
 menzionati nella predetta istanza.